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Lavori su Funi in Trentino-Alto Adige
Riferimenti normativi: Per trovare i riferimenti normativi che obbliga il Datore di Lavoro o gli Autonomi ad effettuare questa attività formativa bisogna prima considerare che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 81/08, si intende per “lavoro in quota”: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Si passa successivamente all’Articolo 111 comma 4 che stabilisce per il Datore di Lavoro che l’utilizzo di questa tecnica deve essere presa in considerazione “soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare”. Premesso quanto sopra è nell’articolo 116 dello stesso decreto – “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi “ che se il datore di Lavoro dovesse impiegare sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi per il proprio personale per svolgere un’attività lavorativa, essa deve essere fatta in conformità ad alcuni requisiti, elencati nello stesso articolo; egli deve inoltre provvedere a fornire ai lavoratori impiegati, una formazione che sia adeguata per i rischi specifici legati all’uso di tali attrezzature.
Destinatari: Sono molte le lavorazioni che devono o possono essere eseguite in sospensione da personale che utilizzano funi ancorate a punti sicuri (EN 795). Ad esempio: chi effettua lavori su tralicci, pali ed altro per manutenzioni o installazioni di attrezzature varie. Essi devono anche essere in grado, in casi particolari, di utilizzare kit di recupero e salvataggio. Nello specifico bisogna prendere in considerazione tutti i lavoratori ed autonomi adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; anche gli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori devono obbligatoriamente effettuare questi corsi.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti del corso tutte le informazioni utili, necessarie ed indispensabili per iniziare ad operare in sicurezza in quota attraverso tecniche si sospensione su funi vincolate su punti di ancoraggio sicuro. Ad esempio, come da programma, l’allievo avrà la consapevolezza dell’importanza dell’organizzazione del lavoro in squadra e dei compiti assegnati e comprenderà le modalità di comunicazione. E’ con i propri compagni che si costruisce la squadra idonea che opera con cognizione, consapevolezza e capacità riducendo gli infortuni. In questo tipo di attività è vietato infatti operare da soli.
Metodologie: Una delle metodologie utilizzate è il “lavoro di gruppo”. l gruppo è uno porzione di spazio dove un certo numero di allievi/lavoratori interagiscono tra loro influenzandosi reciprocamente e riuscendo a percepire se stessi come facente parte di un gruppo. E’ possibile costituire un gruppo di lavoro se tutti i suoi membri raggiungono la consapevolezza di essere in relazione di reciprocità con tutti gli altri componenti. Si deve anche essere in grado di valorizzare le differenze generando una “pluralità in integrazione”. Questo garantisce la comunicazione, il controllo, la vigilanza la cooperazione, il sacrificio durante una lavorazione in quota, permettendo di realizzare una squadra di lavoro idonea e capace che riesce a ridurre le probabilità di infortunio.
Programmi: Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro TUSL all’articolo 116 sono illustrati i contenuti della formazione che deve avere carattere teorico-pratico e deve riguardare, i seguenti punti: a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari; b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; etc.. All’Allegato XXI è dettagliatamente illustrato il programma che riportiamo in forma integrale nel nostro documento scaricabile e che sarà oggetto di formazione.
Docenti: Tutti i nostri docenti sono professionisti che oltra alla propria attività lavorativa e/o di controllo e sorveglianza affiancano questa attività formativa di carattere altamente qualificante e specifica, in veste di istruttori, con passione, competenza e capacità didattiche.
Attestato: Sarà rilasciato idoneo attestato comprovante l’idoneità dell’allievo alle seguenti condizioni: 1) Al termine del modulo base comune lo stesso ha superato la prima prova di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. 2) Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
Certificato medico: Per far eseguire l’esercitazione pratica agli allievi è necessario che essi si dotino, prima dell’inizio del corso, di un certificato medico attestante l’idoneità a svolgere lavori in quota. Inoltre secondo quanto stabilito dall’articolo 111 comma 8 si ricorda che “Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”.
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